Sez. 6, Sentenza n. 8419 del 28/01/2008 Cc. (dep. 26/02/2008) Rv. 239315 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Comportamento concludente - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è un atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva considerato la mera presentazione dell'istanza di riesame durante il periodo feriale come "rinuncia per fatti concludenti" ad avvalersi della sospensione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)