Sez. 3, Sentenza n. 3246 del 16/05/1981 (Rv. 413824 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI INOSSERVANZA DI TALE DISTANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUCENTE INVESTITORE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI INOSSERVANZA DI TALE DISTANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUCENTE INVESTITORE.*
Ai sensi dell'art 107, primo comma, del DPR 15 giugno 1959 n 393, il conducente deve essere in grado di garantire 'in ogni casò lo arresto tempestivo del veicolo, evitando la collisione di esso con quello che precede; pertanto, il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto d'inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che egli resta gravato dall'Onere di dare la prova totalmente o parzialmente liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause a lui totalmente o parzialmente non imputabili. (Conf 1254/77, mass n 384945; (Conf 713/76, mass n 379361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, DPR 30/06/1959 num. 420 art. 527, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 527)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)