Sez. 3, Sentenza n. 6265 del 29/11/1984 (Rv. 437895 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - VIOLAZIONE - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - PROVA CONTRARIA - ONERE DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - VIOLAZIONE - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - PROVA CONTRARIA - ONERE DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che investe quello che lo precede derivante dalla violazione dell'art. 107 cod. strad. - a norma del quale, durante la marcia, il veicolo che segue deve mantenere una distanza di sicurezza che garantisca "in ogni caso" il suo tempestivo arresto, onde evitare la collisione con quello che precede - comporta che l'autore del tamponamento, al fine di superare siffatta presunzione, ha l'Onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dal comportamento colposo del conducente del veicolo tamponato. (V 2818/83, mass n 427736; (V 3246/81, mass n 413824; (V 5659/80, mass n 409510).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)