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Sez. L, Sentenza n. 6808 del 27/07/1996 (Rv. 498824 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Insorgenza di malattia durante il periodo feriale - Effetto sospensivo - Condizioni - Compatibilità della malattia con l'utilizzazione delle ferie - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498824-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

A norma dell'art. 2109 cod. civ., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 616 del 1987, ed in assenza della disciplina di dettaglio da essa auspicata, la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende in ogni caso il decorso, a prescindere da ogni indagine circa la sua compatibilità con l'utilizzazione delle ferie stesse, sempre che il lavoratore abbia attivato le procedure preordinate in via generale alla verifica dello stato morboso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)