Sez. L, Sentenza n. 9762 del 08/11/1996 (Rv. 500416 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Malattia insorta durante le ferie - Sentenza costituzionale n. 616 del 1987 - Conseguenze - Interruzione delle ferie - Diritto del lavoratore a fruire di un ulteriore periodo di ferie - Sussistenza - Clausole collettive comportanti limitazioni a tale diritto - Nullità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
L'art. 2109 cod.civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 616 del 1987, e in difetto della disciplina di dettaglio da essa auspicata, esprime ora anche la regola per cui la malattia del lavoratore interrompe le ferie, attribuendo così al lavoratore il diritto a fruire di un periodo feriale ulteriore rispetto a quello già goduto, corrispondente alla durata della malattia. Ne deriva che, in mancanza di un esplicito rinvio da parte del legislatore, eventuali disposizioni limitatrici di tale regola introdotte dalla disciplina collettiva(quali nella specie l'art. 16 del c.c.n.l. 11 giugno 1988, che riconosce effetto interruttivo delle ferie alla sola malattia che importi degenza ospedaliera) sono affette da nullità e sostituite di diritto, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., dalla norma imperativa attualmente desumibile dal citato art. 2109 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)