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Sez. 2, Sentenza n. 4970 del 12/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012) Rv. 251815 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Presupposti - Esistenza dell'obbligo giuridico del privato di dichiarare la verità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251815-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il delitto di previsto dall'art. 483 cod. pen. sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza di una falsa autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa le condizioni di reddito fungenti da presupposto per l'ottenimento di un abbonamento mensile a tariffa agevolata ai servizi di trasporto comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)