Sez. 1, Sentenza n. 16 del 07/01/2004 (Rv. 569237 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorso per Cassazione - Sentenza impugnata - Sospensione dell'esecuzione - Spese del procedimento - Liquidazione - Giudice competente.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace ed impugnata con ricorso per cassazione non può essere disposta con il provvedimento che decide la relativa istanza, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di Cassazione; pertanto, spetta alla Corte di Cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. Mil. Pace art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)