Sez. 1, Sentenza n. 7520 del 04/06/2001 (Rv. 547226 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Sentenza di appello - Sospensione dell'esecuzione - Spese del procedimento - Liquidazione - Giudice competente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
L'ordinanza emessa, ex art. 373 cod. proc. civ., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente: spetta, pertanto, alla Corte di cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)