Sez. 3, Sentenza n. 1824 del 20/02/1987 (Rv. 451186 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDICI ISTAT - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DIVERSI DAGLI INDICI CALCOLATI DALL'ISTAT - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDICI ISTAT - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DIVERSI DAGLI INDICI CALCOLATI DALL'ISTAT - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Nella Determinazione del danno da svalutazione monetaria il giudice del merito non ha l'Obbligo - fuori dei casi espressamente previsti dalla legge - di attenersi ai dati ufficiali, e in particolare agli indici ISTAT, ma, quando se ne discosta, facendo riferimento a dati diversi o ricorrendo a liquidazione equitativa, è tenuto a motivare la sua valutazione, corredandola delle indicazioni necessarie al controllo del processo logico formativo del suo convincimento. (V 4759/83, mass n 429640; (V 1084/82, mass n 418953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)