Sez. 3, Sentenza n. 19104 del 03/04/2008 Cc. (dep. 12/05/2008) Rv. 239861 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE | Misure cautelari reali - Riesame - Attribuzione al tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento - Criterio di competenza funzionale - Sussistenza - Conseguenze.
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE
In tema di riesame dei provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, la competenza attribuita dall'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen., al tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ha carattere funzionale e non territoriale, sicché l'incompetenza derivante dall'inosservanza di detto criterio è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)