diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274630 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta semplice - Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo - Criteri di distinzione.
Stato
decisa il 2018-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274630-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)