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Sez. 5, Sentenza n. 32051 del 24/06/2014 Ud. (dep. 21/07/2014) Rv. 260774 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta documentale semplice - Elemento oggettivo - Criteri di distinzione rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260774-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, l. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)