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Sez. 5, Sentenza n. 55065 del 14/11/2016 Ud. (dep. 28/12/2016) Rv. 268867 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Elementi distintivi rispetto all'ipotesi di bancarotta semplice.
Stato
decisa il 2016-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268867-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, l. fall.. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l. fall. dal dolo generico.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)