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Sez. L, Sentenza n. 5485 del 18/05/1995 (Rv. 492338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Patti relativi alla sospensione del rapporto indipendentemente dall'esito della richiesta di intervento - Incidenza sui singoli contratti di lavoro - Efficacia nei confronti dei lavoratori interessati - Condizioni - Intese o accordi raggiunti all'esito della procedura di consultazione sindacale ex art. 5 legge n. 164 del 1975 - Distinzione.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

I patti con cui, in relazione alla prevista richiesta del datore di lavoro d'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, i lavoratori concordino la sospensione del rapporto indipendentemente dall'esito della richiesta, con esonero, quindi, incondizionato del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva, incidono immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e su diritti di cui i singoli sono già titolari (distinguendosi così da intese ed accordi eventualmente raggiunti all'esito della procedura di consultazione sindacale imposta dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 quale condizione di legittimità del susseguente provvedimento amministrativo, i quali hanno effetti esclusivamente endoprocedimentali e non negoziali). Quindi tali patti, se stipulati dai rappresentanti sindacali, richiedono uno specifico incarico dei lavoratori interessati od una loro successiva ratifica(integrabili, in difetto di prescrizioni formali, anche da comportamenti significativi della volontà degli interessati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)