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Sez. 5, Sentenza n. 6194 del 03/05/2001 (Rv. 546413 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Detrazioni - Riduzione percentuale in ragione del compimento di operazioni esenti - Atti posti in essere per il conseguimento del fine produttivo - Impresa edile - Locazione dei fabbricati o di porzione di essi da parte dell'imprenditore che li ha realizzati - Attività propria dell'impresa - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546413-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Ricadono nella nozione di attività propria dell'impresa ai fini della riduzione percentuale dell'ammontare detraibile dell'IVA, ai sensi dell'art 19 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 per effetto del compimento di operazioni "attive" esenti, non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo dell'impresa individuale o collettiva, come definito nel negozio costitutivo, ma anche gli ulteriori atti che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine secondo parametri di regolarità causale, o siano comunque ad esso legati da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale. Ne consegue che la locazione di un fabbricato o di una sua porzione da parte dell'imprenditore che lo ha realizzato e che si prefigga l'obiettivo di venderlo devesi qualificare, ai fini previsti dalla norma citata, atto compreso nell'attività d'impresa, se rimane sul piano della gestione conservativa durante un periodo di stasi del mercato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)