Sez. L, Sentenza n. 8588 del 23/06/2000 (Rv. 537978 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE | Designazione del giudice relatore - Sostituzione prima dell'udienza di discussione - Violazione del principio di immodificabilità dell'organo giudicante - Insussistenza - Inosservanza delle condizioni stabilite dall'art. 174, secondo comma, cod. proc. civ. - Incidenza sulla legittimità della costituzione del giudice - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la sostituzione, anteriormente all'inizio dell'udienza di discussione, del giudice relatore designato nel decreto del presidente del tribunale, emesso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., non viola il principio di immodificabilità del collegio giudicante, operando tale principio solo dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; né è configurabile la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per il fatto che detta sostituzione sia stata disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che tale inosservanza costituisce una mera irregolarità di carattere regolamentare ed interno, inidonea ad incidere sulla legittimità della costituzione del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)