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Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997 (Rv. 507496 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Legittimazione attiva o passiva degli eredi - Sussistenza - Litisconsorzio necessario di natura processuale fra gli stessi - Configurabilità - Costituzione in giudizio di uno degli eredi - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Mancata interruzione del processo per assenza della comunicazione della morte della parte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507496-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

In caso di morte della parte nel corso del processo la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoi eredi con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 cod. proc. civ., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)