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Sez. L, Sentenza n. 19689 del 23/12/2003 (Rv. 569170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 cod. civ. per l'efficacia della scrittura privata - Onere probatorio del mittente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Con riguardo all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n.604, nel caso di dichiarazione a mezzo di telegramma, incombe a colui che assume esserne il mittente la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 2705 cod. civ. perché il documento abbia l'efficacia probatoria della scrittura privata, che dall'altra parte sia stata contestata, fornendo la prova dell'incarico a consegnare, o dell'avvenuta consegna, anche mediante presunzioni. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneamente provata la provenienza del telegramma contenente l'impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice sulla base del possesso della copia conforme del telegramma stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)