Sez. L, Sentenza n. 7610 del 10/07/1991 (Rv. 473034 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 cod. civ. per l'efficacia della scrittura privata - Onere probatorio del mittente - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere
Con riguardo all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nel caso di dichiarazione emessa per mezzo di telegramma, incombe a colui che assume di esserne il mittente la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 2705 cod. civ. perché il documento abbia la efficacia probatoria della scrittura privata, che dall'altra parte sia stata contestata. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso l'idoneità di una impugnativa del licenziamento effettuata a mezzo di telegramma dettato per telefono per mancata prova della sua provenienza dal mittente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)