Sez. L, Sentenza n. 24660 del 06/10/2008 (Rv. 605159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 cod. civ. per l'efficacia della scrittura privata - Sottoscrizione dell'originale del telegramma - Mancanza - Verifica giudiziale della sussistenza di altre condizioni di efficacia preclusive della declaratoria di decadenza - Necessità - Ricorso a presunzioni - Possibilità - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, nel caso di dichiarazione a mezzo di telegramma, la cui provenienza dal lavoratore sia contestata dalla controparte, il giudice, accertato che il lavoratore non ha dato la prova di aver sottoscritto l'originale consegnato all'ufficio di partenza, deve verificare -ricorrendo, ove lo ritenga opportuno, alle presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., e con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e correttamente motivata- la ricorrenza delle ulteriori due ipotesi previste dall'art. 2705 cod. civ. (aver consegnato personalmente o fatto consegnare l'originale del telegramma all'ufficio postale di partenza), la cui sussistenza comunque legittimerebbe l'efficacia probatoria del telegramma ed impedirebbe la decadenza dall'impugnazione del lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2705, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)