Sez. L, Sentenza n. 6749 del 26/07/1996 (Rv. 498773 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 cod. civ. per l'efficacia della scrittura privata - Onere probatorio a carico del lavoratore in caso di contestazione da parte del destinatario - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Ove l'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - che costituisce un negozio giuridico unilaterale dispositivo finalizzato a manifestare la volontà di togliere efficacia e validità al recesso - venga fatta mediante telegramma, in caso di contestazione da parte del destinatario il lavoratore è tenuto, ove intenda avvalersene, a fornire la prova del fatto di aver sottoscritto personalmente l'originale consegnato all'ufficio di partenza, ovvero, in mancanza di sottoscrizione, di aver consegnato o personalmente fatto consegnare l'originale all'ufficio di partenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)