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Sez. L, Sentenza n. 5015 del 08/04/2002 (Rv. 553578 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Applicabilità - Esclusione, anche in riferimento all'appello e al ricorso per cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553578-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969 le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche in relazione all'appello e al ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato intempestivamente in un giudizio riguardante l'attribuzione della indennità di accompagnamento).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)