Sez. L, Sentenza n. 5015 del 08/04/2002 (Rv. 553578 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Applicabilità - Esclusione, anche in riferimento all'appello e al ricorso per cassazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969 le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche in relazione all'appello e al ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato intempestivamente in un giudizio riguardante l'attribuzione della indennità di accompagnamento).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)