Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 26/02/1996 (Rv. 496024 - 01)
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - IN GENERE | Sdemanializzazione tacita - Condizioni - Sottrazione del bene alla destinazione ad uso pubblico - Atti che evidenziano univocamente la volontà dell'amministrazione - Necessità.
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - IN GENERE
La sdemanializzazione di un bene può anche essere tacita, senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, ma a tal fine occorrono atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico e circostanze così significative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della p.a. al ripristino della pubblica funzione del bene stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 829
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)