Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 15/04/1976 (Rv. 380030 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - DIVIETO DI ULTERIORE ATTIVITA ASSERTIVA O PROBATORIA - ECCEZIONI - PRESUPPOSTI - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - DIVIETO DI ULTERIORE ATTIVITA ASSERTIVA O PROBATORIA - ECCEZIONI - PRESUPPOSTI - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE.*
La norma secondo cui nel giudizio di rinvio, quale processo chiuso, e impedita alle parti ogni ulteriore attivita assertiva o probatoria, non opera quando la sentenza di annullamento determini un mutamento della situazione processuale, tale da richiedere, per l'applicazione del principio di diritto enunciato, la risoluzione di nuovi problemi di fatto, divenuti rilevanti ai fini della decisione. Cio si verifica fra l'altro, quando la sentenza della suprema Corte abbia dato luogo ad una puntualizzazione dei termini esatti della controversia, come nel caso in cui abbia diversamente definito il rapporto dedotto in giudizio, ovvero abbia dato un diverso indirizzo alla causa, fissando tesi giuridiche non prospettate dalle parti e rendendo cosi necessario alle parti medesime di mutare la loro linea difensiva. (Conf 2770/73, mass n 366309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)