Sez. 2, Sentenza n. 6480 del 07/12/1981 (Rv. 417316 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
In Sede di rinvio possono essere formulate conclusioni diverse, secondo l'eccezione prevista dal comma terzo dell'art. 394 cod. proc. civ. solo quando la necessità di esse derivi dalla sentenza di Cassazione, e cioè ove detta pronuncia abbia determinato una modificazione della materia del contendere, definendo in modo diverso il rapporto dedotto in giudizio o imprimendo alla causa un diverso indirizzo, mediante la prospettazione di nuove tesi giuridiche che comportino necessariamente per le parti un mutamento della loro linea di difesa. (Conf 2770/73, mass n 366309; (Conf 1338/76, mass n 380030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)