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Sez. 1, Sentenza n. 2770 del 26/10/1973 (Rv. 366309 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366309-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In base al sistema di diritto positivo, il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito, in sostituzione di quella cassata. In tale processo alle parti e preclusa ogni possibilita di nuove domande, di nuove eccezioni, di nuove prove, di nuove documentazioni. Conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attivita assertive e probatorie, possono essere formulate nel giudizio di rinvio, oltre che nel caso in cui debba applicarsi lo ius superveniens o in altri casi simili, solo in quanto, secondo l'eccezione espressa dal terzo comma dell'art 394 cod proc civ, la necessita di esse sorga dalla sentenza di Cassazione; ma tale necessita deve intendersi nel senso che la detta sentenza abbia di per se prodotto una modificazione della materia del contendere, come quando abbia definito il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso da quello in cui era stato configurato precedentemente, ovvero abbia dato un altro indirizzo alla causa, fissando tesi giuridiche non prospettate dalle parti e, quindi, soltanto per questo non accolte o respinte dalla sentenza cassata, rendendo, cosi, necessario alle parti stesse di mutare la loro linea difensiva. Alla stregua di tali criteri, l'esigenza di una nuova attivita assertiva e probatoria sorge soltanto per quei vizi che potevano in precedenza avere impedito il normale svolgimento di tali attivita, e tra questi non puo rientrare il vizio di motivazione concernente un'attivita del giudice posta in essere dopo che l'attivita difensiva ha avuto il suo regolare svolgimento. (V 45/72, mass n 355724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)