Sez. 1, Sentenza n. 15321 del 05/07/2006 (Rv. 592462 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Conflitto positivo reale di competenza - Crediti pecuniari - Blocco degli interessi - Decorrenza - Dalla prima sentenza dichiarativa del fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
Nell'ipotesi di dichiarazione d'incompetenza, in sede di conflitto positivo reale di competenza, del giudice che ha pronunciato la sentenza dichiarativa di fallimento, il corso degli interessi su crediti pecuniari, di cui all'art. 55 legge fallim., deve ritenersi sospeso al momento della pronuncia dichiarativa di fallimento emessa per prima, non rilevando il fatto che si tratti di pronuncia emessa da giudice dichiarato incompetente dalla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)