Sez. 1, Sentenza n. 2422 del 03/02/2006 (Rv. 588193 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Conflitto positivo virtuale di competenza - Crediti pecuniari - Blocco degli interessi - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
In ipotesi di conflitto positivo virtuale di competenza, il blocco degli interessi sui crediti pecuniari, previsto dall'art. 55 della legge fallimentare, si verifica al momento della sentenza dichiarativa di fallimento emessa per prima, anche se da giudice incompetente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)