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Sez. U, Sentenza n. 26619 del 18/12/2007 (Rv. 601215 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Sentenza dichiarativa - Competenza territoriale - Conflitto - Sentenza del tribunale incompetente - Sentenza del tribunale competente - Crediti pecuniari chirografari - Sospensione degli interessi - Decorrenza - Dalla prima dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601215-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

Con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi dell'art. 55 legge fall., nell'ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente (dalla S.C. in sede di conflitto positivo virtuale di competenza, come nella specie, o di regolamento facoltativo), segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del tribunale designato (dalla S.C.)competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo: nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare e nella natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nella assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (ora emersa con l'art, 9 "bis" introdotto dal legislatore del 2006) dal sistema della legge fallimentare, in ragione della sua "ratio" ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata del processo e della garanzia del processo giusto (art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 9 bis, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)