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Sez. 1, Sentenza n. 14065 del 28/05/2008 (Rv. 603914 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Fallimento dichiarato da tribunale successivamente dichiarato incompetente - Proposizione dell'azione revocatoria fallimentare - Periodo sospetto - Decorrenza - Dalla prima dichiarazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603914-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, il periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fall., nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento pronunciata da tribunale incompetente cui segua altra dichiarazione resa, nei confronti del medesimo imprenditore, da tribunale poi ritenuto competente dalla Corte di Cassazione, si computa a ritroso dalla data della prima sentenza; anche se emessa da giudice incompetente, risultano invalidati infatti solo gli effetti regolativi della prima pronuncia, restando assorbiti, perché ribaditi, gli effetti di accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento, in applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. (che prevede la prosecuzione del procedimento avanti al giudice individuato come competente dalla Corte di Cassazione) e del principio di unitarietà della procedura concorsuale, con un effetto di stabilità già implicito nel sistema anche prima della sua espressa enunciazione ad opera dell'art. 9-bis della legge fall. Corte di introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)