Sez. L, Sentenza n. 4966 del 21/05/1999 (Rv. 526513 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Ripristino in appello dei documenti già prodotti in primo grado, ma successivamente non più reperiti nel fascicolo di parte - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro l'appellante può ripristinare in appello i documenti sui quali basa il proprio gravame, ove già prodotti in primo grado, anche se successivamente non più reperiti nel fascicolo di parte, senza che a ciò sia di ostacolo il fatto che il giudice di primo grado abbia disatteso la richiesta di effettuare una nuova produzione, la quale può essere ammessa dal giudice dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)