Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 17/12/2013 Ud. (dep. 17/01/2014) Rv. 258193 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Interpretazione della volontà della parte - Necessità - Sussistenza di dubbio - Tipo ordinario di impugnazione - Prevalenza - Atto di ricorso contenente censure sostanzialmente di merito - Conversione del ricorso in appello.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)