Sez. 5, Sentenza n. 2343 del 18/01/1999 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 212525 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso immediato per cassazione - Omessa assunzione di prova - Contraddittorietà di motivazione - Conversione del ricorso in appello.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
Poiché il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questione di merito, con tale gravame sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte, rilevato che la impugnazione "per saltum", proposta, quindi, avverso sentenza appellabile, era fondata sulla asserita mancata assunzione di una prova decisiva, ha convertito il ricorso in appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)