Sez. L, Sentenza n. 4234 del 03/07/1980 (Rv. 408110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISPOSTE UNILATERALMENTE DAL DATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL DIPENDENTE - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL MUTAMENTO DISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISPOSTE UNILATERALMENTE DAL DATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL DIPENDENTE - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL MUTAMENTO DISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il comportamento del lavoratore che, di fronte ad una modificazione delle condizioni di lavoro disposta unilateralmente dal datore di lavoro, anziche avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera, non implica necessariamente la volonta di accettare il mutamento disposto dal datore di lavoro, potendo il suddetto comportamento essere non libero ovvero determinato da intenti diversi da quello dell'accettazione delle nuove condizioni. (Conf 1739/74, mass n 369908).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)