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Sez. L, Sentenza n. 2245 del 16/06/1976 (Rv. 381047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ASSEGNAZIONI A MANSIONI INFERIORI - ACCETTAZIONE TACITA DEL LAVORATORE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ASSEGNAZIONI A MANSIONI INFERIORI - ACCETTAZIONE TACITA DEL LAVORATORE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

L'art 2103 cod civ - nel testo anteriore alle modificazioni apportate dall'art 15 legge n 300 del 1970, che ha vietato ogni patto pregiudizievole per il lavoratore - sanciva bensi l'immutabilita unilaterale delle mansioni del lavoratore e l'irriducibilita della sua retribuzione, ma non impediva che, nel corso del rapporto di lavoro, le parti stipulassero nuovi patti, mutanti in peius la posizione del lavoratore, anche nella Forma del comportamento concludente, come nel caso in cui il lavoratore, di fronte alla assegnazione a mansioni inferiori, anziche avvalersi della facolta di recesso, continuasse pacificamente a prestare la propria opera nella nuova posizione, dimostrando cosi di accettarla con comportamento non equivoco. (V 609/75, mass n 373926).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)