Sez. 5, Sentenza n. 5656 del 14/11/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 264270 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Ordinanza di rigetto della istanza di sospensione - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Congiuntamente alla sentenza - Ammissibilità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., non è impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)