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Sez. 6, Sentenza n. 1859 del 13/12/1972 Ud. (dep. 05/03/1973) Rv. 123431 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - INTERVENTO IN APPELLO DEL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE, NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1972-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123431-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA COMPARIZIONE IN APPELLO - INTERVENTO IN APPELLO DEL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE, NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - ILLEGITTIMITA.*

Nel caso in cui la parte civile non compaia di persona nel giudizio di appello, ed intervenga soltanto il difensore della parte civile, senza essere munito di procura speciale, l'imputato non puo essere condannato a rimborsare le ulteriori spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile; questa infatti, pur restando ferma la sua Costituzione in primo grado, deve considerarsi assente ad ogni effetto di legge nel giudizio di appello, e il suo difensore non puo averne la rappresentanza, ne concludere, per difetto di legittimazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)