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Sez. 2, Sentenza n. 21394 del 15/04/2015 Cc. (dep. 21/05/2015) Rv. 263640 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Delitti previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a), cod. proc. pen. - Aumento dei termini di fase a norma dell'art. 303, comma primo, n. 3, cod. proc. pen. - Applicabilità dell'aumento ai delitti tentati riconducubili alle ipotesi di cui all'art. 407, comma secondo, lett a), n. 3, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263640-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata massima della custodia cautelare, il termine di un anno, previsto per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare dagli artt. 303, primo comma, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., e 407, secondo comma, lett. a), n. 3, dello stesso codice, qualora si proceda per i delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso, o comunque avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., si applica anche ai delitti tentati, sempre che la legge ne preveda la punizione con la reclusione superiore nel massimo a sei anni. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., come quella di cui al n. 4, e a differenza di quanto stabilito nelle previsioni di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7 e 7 bis, non contiene un elenco di fattispecie incriminatrici, ma conferisce rilievo a qualsiasi delitto commesso per le finalità o avvalendosi delle condizioni da essa indicate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)