Sez. 3, Sentenza n. 1634 del 01/06/1968 (Rv. 333415 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA- DELL'APPALTATORE - ESTREMI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA- DELL'APPALTATORE - ESTREMI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI.*
L'appaltatore, in virtu della sua autonomia, e da ritenersi di regola l'unico responsabile dei danni eventualmente da lui causati a terzi nel corso di espletamento dell'appalto. Qualora, pero, il danno ingiusto risentito dal terzo sia riferibile al progetto fornito dallo stesso committente ovvero quest'ultimo si sia ingerito, direttamente o attivamente, nell'esecuzione materiale dell'opera e in conseguenza di tale sua ingerenza derivi il danno del terzo, alla responsabilita dell'appaltatore non puo non aggiungersi quella del committente, quale effetto diretto di un fatto proprio di costui. (V. N. 2897-67, massima n. 330527 n.2013-66, massima n. 323923 n.53-66, massima n. 320110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)