Sez. 2, Sentenza n. 2013 del 23/07/1966 (Rv. 323923 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - FATTO ILLECITO COMMESSO DALL'APPALTATORE - RESPONSABILITA INDIRETTA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - FATTO ILLECITO COMMESSO DALL'APPALTATORE - RESPONSABILITA INDIRETTA DEL COMMITTENTE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Il principio della responsabilita indiretta per fatti illeciti, sancito dall'art. 2049 cod.civ., non si applica, di regola, all'appalto, data la posizione di autonomia dell'appaltatore, il quale non e un semplice esecutore degli ordini del committente, ma assume il rischio organizzativo e il risultato economico dell'opera. La responsabilita indiretta del committente per fatti illeciti commessi dall'appaltatore nell'esecuzione o in occasione dell'esecuzione dell'appalto puo profilarsi solamente quando - in base a patti contrattuali ' in via di fatto - l'esecuzione dei lavori sia sottratta, in tutto o in parte, all'autonomia propria dell'appaltatore e riservata alla immediata direzione del committente, giacche, in questo caso, lo appaltatore si presenta solo come un nudus minister, un esecutore degli ordini del committente nello svolgimento dei lavori, onde, se l'illecito e commesso nel corso dell'esecuzione dei detti lavori, si rientra nel campo di applicazione dell'art. 2049 cod.civ.. tali principi non mutano quando il committente nomini un mandatario che lo rappresenti nell'esecuzione o nello svolgimento dell'appalto ovvero nomini un direttore dei lavori - il quale e un ausiliare del committente e attua, solo in ordine all'esecuzione dei lavori, quella sorveglianza e quella ingerenza, che, per legge o per contratto, e attribuita al committente -'sicche, soltanto quando l'opera e le attribuzioni del mandatario o del direttore dei lavori sia tale da ridurne lo appaltatore a nudus minister, puo sorgere la responsabilita del committente per il fatto illecito verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori, laddove, se una tale eccezionale attribuzione di incarichi al mandatario o al direttore dei lavori non V'e stata riduzione dell'appaltatore a nudus minister, non vi è luogo per l'applicazione dell'art. 2049 e, se il mandatario o il direttore dei lavori abbiano dato ordini diretti nell'esecuzione dei lavori, invadendo la sfera dell'appaltatore, cio deve ritenersi avvenuto al di fuori dei limiti del mandato o dell'incarico e, quindi, dell'illecito deve rispondere solo l'autore e non il mandatario o il committente. I suesposti principi si applicano anche al subappalto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)