Sez. U, Sentenza n. 800 del 21/03/1973 (Rv. 363059 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI - LIMITI - ORDINE O PROGETTO DEL COMMITTENTE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI - LIMITI - ORDINE O PROGETTO DEL COMMITTENTE.*
L'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attivita nella esecuzione dell'opera organizzando e apprestando i lavori e curandone le modalita, al fine di fornire al committente l'opera stessa, esclude ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore, con la conseguenza che nei rapporti con i terzi, risponde solo quest'ultimo. Ma se viene meno il presupposto dell'autonomia, nei casi in cui il danno si debba far risalire ad uno specifico ordine impartito dal committente, o quando il danno derivi non dall'attivita materiale dell'appaltatore, ma dagli errori e dai difetti del progetto preparato dallo stesso committente, la responsabilita ricade esclusivamente sul committente. (V 266/70, mass n 345126; 817/69, mass n 339149; (V 3809/68, mass n 337235; 1634/68, mass n 333415; 1777/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)