Sez. 6, Sentenza n. 8931 del 06/02/2025 Cc. (dep. 04/03/2025) Rv. 287700-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Trattato di estradizione bilaterale con gli Stati Uniti d'America - Principio di specialità - Vincolatività per i Giudici statunitensi - Sussistenza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, l'Autorità giudiziaria degli Stati Uniti d'America - tenuti, in forza della loro Costituzione, al rispetto dei trattati internazionali - è vincolata al principio di specialità previsto dall'art. XVI del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, in base al quale lo Stato richiedente, in assenza del consenso dello Stato richiesto o di comportamenti concludenti della persona estradata, è obbligato a non detenere, giudicare o punire quest'ultima per fatti, commessi prima della consegna della persona, diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 699, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)