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Sez. U, Sentenza n. 11971 del 29/11/2007 Cc. (dep. 18/03/2008) Rv. 238954 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Rinunzia da parte dell'imputato - Trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America - Effetti.
Stato
decisa il 2007-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238954-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di rapporti di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America regolati dal Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, la rinuncia alla garanzia del principio di specialità espressa nel giudizio di cognizione dalla persona estradata, sia nel territorio dello Stato di rifugio sia davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, rende definitivamente inoperante il principio stesso. (La Corte ha altresì precisato che la rinuncia all'estradizione suppletiva è irrevocabile, salvo che intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento in cui essa venne manifestata).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 16, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 205 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)