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Sez. 4, Sentenza n. 34405 del 27/05/2003 Cc. (dep. 14/08/2003) Rv. 225718 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione riproposta dopo precedente rigetto della richiesta di archiviazione per ulteriori indagini sollecitate dalla persona offesa - Dichiarazione "de plano" di inammissibilità - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225718-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, quando l'iniziativa della persona offesa sia volta a sollecitare ulteriori investigazioni dopo che, in accoglimento di precedente opposizione, già vi sia stata ordinanza giudiziale per l'integrazione delle indagini, il giudice può pervenire "de plano" ad una dichiarazione di inammissibilità della nuova opposizione, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato in merito alla maturata completezza delle indagini ed alla superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 156 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)