Sez. 4, Sentenza n. 2009 del 08/11/2001 Cc. (dep. 21/01/2002) Rv. 220790 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione riproposta per sollecitare ulteriori indagini - Inammissibilità dichiarata de plano dal G.i.p. - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, quantunque formalmente proposta per sollecitare ulteriori investigazioni rispetto a quelle già espletate in accoglimento di precedente opposizione, può essere dichiarata inammissibile con provvedimento "de plano", purché il Gip motivi adeguatamente in ordine alla completezza delle indagini già svolte e alla superfluità di quelle ulteriormente richieste. (Nella specie l'intera procedura si era svolta dinanzi al pretore nel vigore dell'art. 156 disp.att. c.p.p., mentre il provvedimento finale di archiviazione era stato emesso dopo l'abrogazione del citato articolo ad opera dell'art. 55 l. n. 479 del 1999).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 54, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 156 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)