Sez. 2, Sentenza n. 966 del 05/02/1983 (Rv. 425733 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO CON PLURALITÀ DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TUTTI I SOGGETTI - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO CON PLURALITÀ DI PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TUTTI I SOGGETTI - SUSSISTENZA.*
L'Azione di risoluzione di un contratto per inadempimento rientra tra quelle che mirano ad una sentenza costitutiva, cioè produttiva di un mutamento nella situazione giuridica. Pertanto, qualora essa riguardi un contratto avente, almeno da un lato, una pluralità di contraenti, il rapporto che si deduce in giudizio è inscindibilmente comune a tali persone e non può sussistere nei confronti di alcuni soggetti interessati e non sussistere nei confronti di altri, con la conseguenza che la decisione è inutiliter data, anche in Sede di gravame, se non emessa nei confronti di tutti. (V 4739/78, mass n 394429; (V 5041/77, mass n 388648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)