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Sez. L, Sentenza n. 991 del 19/02/1986 (Rv. 444509 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444509-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - OBBLIGATORIETÀ.*

Nelle controversie in tema d'Invalidità pensionabile, il giudice del merito, mentre non è tenuto ad una particolare motivazione allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve invece motivare adeguatamente il dissenso dal parere dello stesso consulente, dimostrando di aver sufficientemente valutato gli argomenti sui quali tale parere è basato ed esponendo le ragioni per le quali se ne discosta, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza, l'adeguatezza e la logicità della decisione. (V 7476/83, mass n 432092; (V 725/83, mass n 425469).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)