Sez. 5, Sentenza n. 13599 del 11/06/2007 (Rv. 600873 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - DIRITTI ACCESSORI, DIRITTI SPECIALI E ADDIZIONALI | Esenzione, ILOR relativa ai redditi di lavoro autonomo - Lavoro del professionista inserito in una struttura di tipo imprenditoriale - Inapplicabilità - Onere della prova - Riparto - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - DIRITTI ACCESSORI, DIRITTI SPECIALI E ADDIZIONALI
Le professioni intellettuali, se sono di norma, tali da dare luogo a forme di lavoro autonomo, possono, tuttavia, costituire elemento di un'attività organizzata in forma di impresa e risultare così inserite in una struttura che è frutto dell'impiego del capitale. In quest'ultima ipotesi, il lavoro del professionista ed il capitale concorrono nella produzione del reddito, che non deriva più dal solo lavoro, ma dall'attività dell'intera struttura imprenditoriale, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione dall'ILOR concernente i soli redditi di impresa, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 1980 n. 42. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto legittimo l'assoggettamento ad ILOR del reddito prodotto nell'esercizio dell'attività di consulente fiscale, non avendo il contribuente fornito la prova di trovarsi nelle condizioni per beneficiare dell'esenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2238, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)