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Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 13/03/2018 Cc. (dep. 06/06/2018) Rv. 273805 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 153 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991 - Presunzione relativa di pericolosità sociale e applicabilità della custodia in carcere - Attualità delle esigenze cautelari - Necessità di verifica - Notevole distanza temporale dei fatti contestati - Rilevanza.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273805-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. (Fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)