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Sez. L, Sentenza n. 1205 del 19/02/1990 (Rv. 465396 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - RAPPORTO CON TUTELA REALE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465396-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - RAPPORTO CON TUTELA REALE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DELLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE - IRRILEVANZA.*

La tutela cosiddetta reale del rapporto di lavoro, prevista dallo art. 18 dello statuto dei lavoratori, assicura una consistente stabilità al rapporto stesso e pertanto lo sottrae al principio della sospensione della decorrenza della prescrizione ex art. 2948 n. 4 cod. civ. fino alla data della sua cessazione, a nulla rilevando che sia inammissibile un'esecuzione in Forma specifica della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro. (V 5492/88, mass n 460094; (V 2930/87, mass n 452042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)